Formazione scuola-lavoro ex PCTO

Come è noto, il Decreto Ministeriale n. 127/2025 del 09 settembre 2025 all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies ha inserito il seguente: 784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «Formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo e sono attuati per una durata complessiva:

  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

L’obiettivo è la diffusione di una nuova modalità di apprendimento che offre l’opportunità di avvicinare i giovani alla cultura del lavoro e al mondo delle imprese e, da un lato, consente lo sviluppo e lo stimolo di competenze trasversali specifiche e, dall’altro, rappresenta un’ottima occasione di orientamento anche volto a favorire una scelta più consapevole del percorso universitario.