STUDENTE DISABILE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 66%
- Lo studente disabile, con invalidità accertata e documentata pari o superiore al 66%, che si iscrive ai Corsi di studio di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e che, pertanto, ha diritto all’esonero totale del contributo omnicomprensivo annuale, è, comunque, tenuto per ogni anno di iscrizione al pagamento dell’imposta di bollo, come indicato nell’allegato A. L’invalidità temporanea, da documentarsi per ogni anno di iscrizione, dà diritto alla medesima esenzione.
- Per ogni anno accademico, lo studente disabile deve provvedere a iscriversi nei termini (art. 4, co. 1), presentando domanda di esonero totale e allegando alla stessa copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità.
STUDENTE DISABILE CON INVALIDITÀ COMPRESA TRA IL 45% E IL 65%
- Lo studente disabile, con invalidità accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%, che si iscriva a tempo pieno ai Corsi di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ha diritto alla riduzione del 50% del contributo omnicomprensivo annuale, previo versamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
- L’agevolazione del comma 1 è accordata limitatamente alla prima Laurea e al primo Corso di cui al predetto decreto legislativo.
- Lo studente disabile deve provvedere a iscriversi nei termini, effettuando il versamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, previa consegna, presso la Segreteria Studenti di competenza, della certificazione attestante il grado di invalidità, per il quale è richiesto il beneficio.