DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
REGOLAMENTO SUI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Articolo 1
(Definizioni e campo di applicazione)
1. In conformità al D.M. n. 931 del 04/07/2024 e ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) credito formativo: l’insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute durante un percorso formativo, al fine di ridurre il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del relativo titolo;
b) credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto a uno/a studente/ssa in possesso di adeguata preparazione iniziale, per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a 25 ore medie di carico di lavoro, ivi compresi lo studio e le attività di tipo individuale, e attribuito per prestazioni di studio verificate. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno/a studente/ssa è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
c) riconoscimento crediti: processo che consente ai soggetti che hanno acquisito competenze, conoscenze e abilità in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi, di cui al precedente comma 1, opera:
a) al momento dell'accesso al corso di studio;
b) durante lo svolgimento del percorso;
al fine di abbreviarne - eventualmente - l’ordinario ciclo.
Articolo 2
(Virtual mobility – studenti/studentesse iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico)
1. Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 14/04/2021, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è previsto l'obbligo per tutti gli immatricolati di acquisire, nell'ambito delle attività a libera scelta dello/a studente/ssa, n. 2 crediti formativi universitari (equivalenti ad un corso MOOC), attraverso la partecipazione ad attività didattiche inserite nel contesto della virtual mobility.
2. Qualora i corsi di studio non prevedano attività a libera scelta dello/a studente/ssa al primo anno di corso, l'obbligo potrà essere ottemperato negli anni successivi al primo.
3. Lo/la studente/ssa, sempre nell’ambito delle discipline a libera scelta, potrà acquisire fino a un massimo di 6 CFU, equivalenti a 3 corsi MOOC.
Articolo 3
(Criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi per attività extracurriculari)
1. Ai sensi dell’articolo 2, D.M. n. 391 del 04/07/2024 e dell’articolo 14, comma 2, L. n. 240/2010 così come modificato dal D.L. n. 19/2024, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, il presente Regolamento definisce i criteri generali per il riconoscimento - ai fini dell’attribuzione di CFU - di:
a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
2. Ai fini del riconoscimento, le attività di cui ai commi precedenti devono risultare strettamente coerenti con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo/la studente/ssa intende iscriversi o risulta iscritto/a.
3. Il limite massimo di crediti riconoscibili:
- è pari a 48 CFU per il Corso di Laurea triennale in Esperto in gestione delle risorse umane e Consulente del lavoro
- è pari a 18 CFU per il Corso di Laurea triennale in Scienze investigative
- è pari a 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale biennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza e in Diritto e Gestione dei Servizi Sanitari
- è pari a 48 CFU per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza.
4. Allo/a studente/ssa è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui al comma 1, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU. In ogni caso, non è consentito superare il limite di 24 CFU nei Corsi di Laurea Magistrale biennale.
5. Le attività formative già riconosciute come CFU nell’ambito di Corsi di Laurea triennali non possono essere nuovamente riconosciute nell’ambito di Corsi di Laurea Magistrali.
6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello/della studente/ssa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo Settore Scientifico Disciplinare (SSD) direttamente riconosciuti allo/alla studente/ssa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 19/2012.
7. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno/a studente/ssa. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
Articolo 4
(Criteri generali per il riconoscimento di carriere pregresse)
1. I crediti formativi universitari acquisiti in una precedente carriera sono riconosciuti:
in automatico in caso di identità di Settore Scientifico Disciplinare (SSD), di denominazione e di crediti (CFU), fra l’insegnamento sostenuto nel corso di una precedente carriera e quello presente nel piano del corso al quale ci si iscrive;
in caso di identità di Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e di denominazione, qualora manchi l’indicazione dei CFU, essendo invece indicata la durata (in ore) dell’insegnamento, si rapporta il numero delle ore indicate ai CFU, considerando che, secondo i Regolamenti didattici dei CdS del Dipartimento di Giurisprudenza, 1 CFU corrisponde a 8 ore di lezione;
in caso di identità di Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e di denominazione, qualora il numero di cfu dell’esame sostenuto fosse inferiore, si procederà ad integrazione solo se la differenza è maggiore o uguale a 3 cfu;
qualora non ci sia identità di Settore Scientifico Disciplinare (SSD) o di denominazione ma solo affinità tra i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) dell’insegnamento acquisito nella carriera pregressa e di quello per cui si chiede il riconoscimento, sarà necessario procedere alla valutazione dei programmi degli insegnamenti sostenuti, a cura della Commissione per le pratiche studenti, su parere del/della docente titolare dell’insegnamento.
Nel caso in cui lo/la studente/ssa abbia conseguito un’abilitazione all’esercizio di una professione afferente ad un ordine, si procederà al riconoscimento di 6 cfu a valere sulle attività a libera scelta dello/della studente/ssa, con l’attribuzione di un voto pari a 24/30, corrispondente alla media aritmetica tra il voto minimo (18/30) e il voto massimo (30/30).
3. Lo/la studente/ssa con precedente carriera viene ammesso:
al I anno di corso se vengono riconosciuti da 0 a 30 CFU (CdS triennali e LMCU)
al II anno di corso se vengono riconosciuti da 31 a 60 CFU (CdS triennali e LMCU)
al III anno di corso se vengono riconosciuti da 61 a 149 CFU (CdS triennali e LMCU)
al IV anno di corso se vengono riconosciuti almeno 150 CFU (LMCU).
Articolo 5
(Procedure per il riconoscimento dei crediti)
1. Il Dipartimento di Giurisprudenza assicura il riconoscimento dei crediti formativi attraverso una valutazione effettuata dalla Commissione per le pratiche studenti nominata dal Consiglio di Dipartimento.
2. È necessario che le attività di cui all’art. 3, comma 1, siano certificate a norma di legge dall’ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte. Ai fini del riconoscimento, se l’attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo/la studente/ssa presenti un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000. Se, invece, l’attività è stata svolta presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessario che lo/la studente/ssa presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall’ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore dell’attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all’esito dell’attività certificata.
3. La valutazione delle carriere pregresse ai fini della convalida avviene esclusivamente a seguito dell’avvenuta iscrizione. Non si procederà alla valutazione in via preliminare.
4. Ai fini del riconoscimento di cfu relativi ad attività curriculari ed extracurriculari, le schede di convalida delle carriere pregresse relative all’acquisizione titoli accademici dei Corsi di Laurea attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza, nonché le tabelle di riconoscimento delle certificazioni linguistiche e informatiche sono approvate dal Consiglio di Dipartimento e pubblicate nell’apposita sezione del sito web del Dipartimento di Giurisprudenza.
5. Ai fini del riconoscimento di cfu relativi ad attività curriculari ed extracurriculari, nel caso in cui manchi una valutazione espressa in termini numerici, si procede all’attribuzione di un voto pari a 24/30, corrispondente alla media aritmetica tra il voto minimo (18/30) e il voto massimo (30/30). Lo/la studente/ssa che intenda conseguire una votazione maggiore, al momento della ricezione della delibera di convalida, può fare richiesta di integrazione riservandosi di concordare con il docente titolare dell’insegnamento gli argomenti su cui conferire in sede di esame. A seguito dell’integrazione, qualora il voto conseguito fosse superiore, sarà sostituito il 24 già attribuito; in caso contrario, si confermerà il 24.
6. Con riferimento alle richieste di riconoscimento di 24 CFU relativi ai PeF24, l'esame convalidato sostituisce l'insegnamento a scelta, non ancora sostenuto, risultante dagli atti di ufficio.
Articolo 6
(Disposizioni specifiche per singoli Corsi di laurea)
1. Per il Corso di laurea triennale in Scienze Investigative, tenuto conto che le attività laboratoriali previste dal piano di studi del CdS sono oggetto di studio oltreché strumento di lavoro di coloro che appartengano ad un corpo di polizia, si prevede che a coloro che ne facciano richiesta e che alleghino un attestato di servizio, si riconoscano i 12 CFU relativi ai laboratori, con l'attribuzione di un voto pari a 24/30, corrispondente alla media aritmetica tra il voto minimo (18/30) e il voto massimo (30/30). Lo/la studente/ssa che intenda conseguire una votazione maggiore, al momento della ricezione della delibera di convalida, può fare richiesta di integrazione riservandosi di concordare con il docente titolare dell’insegnamento gli argomenti su cui conferire in sede di esame. A seguito dell’integrazione, qualora il voto conseguito fosse superiore, sarà sostituito il 24 già attribuito, in caso contrario, si confermerà il 24.
2. Per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, gli studenti che abbiano rinunciato al completamento del Percorso di Eccellenza o che siano decaduti per difetto dei requisiti di permanenza hanno diritto al riconoscimento dei CFU relativi alle attività svolte, ove possibile e nella maggior misura consentita ai fini del percorso curriculare per il conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Le ulteriori attività svolte ed i corrispondenti CFU acquisiti restano comunque registrati nella carriera individuale.
I programmi dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: anna.corbo@unifg.it;
Anno di iscrizione
Lo studente con precedente carriera viene ammesso:
- al I anno di corso se vengono riconosciuti da 0 a 30 CFU (CdS triennali e LMCU)
- al II anno di corso se vengono riconosciuti da 31 a 60 CFU (CdS triennali e LMCU)
- al III anno di corso se vengono riconosciuti da 61 a 149 CFU (CdS triennali e LMCU)
- al IV anno di corso se vengono riconosciuti almeno 150 CFU (LMCU)
- CDL 1561 2019 per laureati Giurisprudenza vecchio ordinamento non attivo
- CDL 1561 per laureati Giurisprudenza nuovo ordinamento non attivo
- CDL 1561 per laureati Giurisprudenza vecchio ordinamento
- CDL 1561 per laureati LMG
- CDL 1561 per laureati OPA
- CDL 1561 per laureati SG non attivo
- CDL 1561 per laureati SG
- Laureati in Scienze Investigative e SGS delibera 25 luglio 2024
- Laureati in Scienze Investigative delibera 25 luglio 2024
- Base laureati SGS delibera 18 gennaio 2022
- Laureati in CDL 2019 e SGS definitiva del 2 marzo 2022
- Laureati in Scienze Giuridiche
- Decaduti in Giurisprudenza vecchio ordinamento
- Laureati in Consulente del Lavoro 1558-1561
- Laureati in OPA
- Laureati in Consulente del Lavoro vecchio ordinamento
- Laureati in CDL 2019 e SGS delibera 23 novembre 2024
- Scienze Investigative (da Operatore Giudiziario)
- Scienze Investigative investigazioni tecnico scientifiche
- Scienze Investigative base
- Scienze Investigative (da operatore giuridico pubblica amministrazione)
- Scienze Investigative per forze dell'ordine
- Scienze Investigative (da Giurisprudenza vecchio e nuovo ordinamento)
- Scienze Investigative (da CDL 1558-1561)
- Scienze Investigative criminalità economica (da Magistrale)
- Scienze Investigative investigazioni tecnico-scientifiche (da Magistrale)
- Scienze Investigative (da operatore giudiziario) 2022-2023
- Scienze Investigative (da operatore giuridico pubblica amministrazione) 2022 2023
- Scienze Investigative investigazioni tecnico scientifiche 2022-2023
- Scienze Investigative base 2022-2023
- Scienze Investigative (da CDL 1558-1561) 2022-2023
- Scienze Investigative (da Giurisprudenza vecchio e nuovo ordinamento) 2022-2023
- Scienze Investigative per forze dell'ordine 2022-2023